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Meccanismi di adesione

Home Meccanismi di adesione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all’Organo amministrativo domanda scritta, scaricabile da download, che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

  1. a) l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
  2. b) l’indicazione dell’attività svolta;
  3. c) l’ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non potrà comunque essere inferiore, né superiore, ai limiti di legge;
  4. d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
  5. e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti dello statuto.
  6. f) l’ubicazione e l’estensione dei terreni condotti a qualsiasi titolo;
  7. g) l’impegno al conferimento della produzione conformemente a quanto disposto dallo Statuto;
  8. h) l’impegno a sottoscrivere eventuali programmi di capitalizzazione della Cooperativa, proposti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di appositi regolamenti approvati dall’Assemblea dei soci;
  9. i) di applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dalla Cooperativa;
  10. l) di aderire, per quanto riguarda la produzione di olio della propria azienda;
  11. m) di fornire le informazioni richieste dalla Cooperativa a fini statistici.

Fermo restando il secondo comma dell’art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) e), f), g), h), i), l), m), relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

  1. a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
  2. b) la deliberazione dell’organo sociale che ha autorizzato la domanda;
  3. c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L’Organo amministrativo, accertata l’esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l’attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L’Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo amministrativo, chi l’ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima riunione utile.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.

 

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