Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all’Organo amministrativo domanda scritta, scaricabile da download, che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:
Fermo restando il secondo comma dell’art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) e), f), g), h), i), l), m), relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:
L’Organo amministrativo, accertata l’esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l’attività economica svolta.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo amministrativo, sul libro dei soci.
L’Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo amministrativo, chi l’ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima riunione utile.
Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.